INPS: esonero contributivo per il settore delle agenzie di viaggi

02/09/2022
agevolazione agenzie di viaggio

L’argomento è stato oggetto di ns. news del 15 luglio u.s., ma ora INPS, con circolare del 27/07/2022, ha fornito istruzioni operative.

Entro il 9 settembre 2022 i datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator interessati all’esonero contributivo previsto dal c.d. Sostegni-Ter – si tratta dei soggetti ai quali l’INPS deve avere attribuito, entro il 30/06 u.s., il Codice Autorizzazione “2J” – devono presentare all’INPS l’istanza online “AT_2TER” – sul sito INPS www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” – per richiedere la quantificazione dell’agevolazione spettante da fruire entro il 31 dicembre 2022.

Istanza online

Nella domanda va indicato:

  • il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;
  • la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022;
  • l’eventuale previsione della quattordicesima mensilità nel CCNL applicato.

L’Istituto comunicherà, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare provvisorio dell’esonero che potrà essere fruito.

Esonero – Condizioni di accesso – Cumulabilità con altri incentivi

L’esonero si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, compresi i rapporti di apprendistato.

E’ subordinato:

  • al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, in tema di aiuti di Stato;
  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • all’ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

E’ cumulabile:

con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.
Pertanto, nel caso sussista un residuo e nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni applicate per i singoli lavoratori di tipo contributivo che con riferimento agli incentivi di tipo economico.

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