Il 10/08/2022 è entrato in vigore il decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali“.
Tra le principali novità in materia di lavoro e politiche sociali si segnalano:
Fringe benefit (art. 12)
Viene innalzato da 258,23 a 600,00 euro il tetto di esenzione dei fringe benefits limitatamente al periodo d’imposta 2022; rientrano nel computo anche “le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20)
Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei, viene incrementato di 1,2 punti percentuali lo sgravio contributivo in favore dei lavoratori
dipendenti introdotto in via straordinaria, per il 2022, dall’ultima Legge di bilancio.
Complessivamente, dunque, per l’ultimo semestre dell’anno, tale esonero passa dallo 0,80% al 2%. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Pensioni (art. 21)
In materia pensionistica si prevede:
– l’anticipo al 1° novembre del conguaglio sulla rivalutazione delle pensioni per l’anno 2021;
– il riconoscimento, in via transitoria, di un incremento di due punti percentuali
del trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente,
per l’ultimo trimestre del 2022, inclusa la tredicesima spettante.
Tale incremento:
– non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti
reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le
prestazioni collegate al reddito;
– è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro.
Estensione del “bonus 200 euro” ai lavoratori attualmente non coperti (art. 22)
L’indennità una tantum di 200 euro, introdotta dal c.d. Decreto Aiuti , viene ora riconosciuta ai:
– lavoratori dipendenti che non hanno beneficiato dell’esonero dei contributi previdenziali dello 0,80% poiché interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS, come per esempio malattia, maternità o cassa integrazione. A tali soggetti l’indennità è data:
- in via automatica dai datori di lavoro;
- nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022;
- previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell’indennità nè come lavoratore dipendente nè ad altro titolo e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino al 18 maggio [4].
E’ prevista anche a favore di:
– collaboratori sportivi, che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dal c.d. Decreto Cura Italia;
– dottorandi e assegnisti di ricerca;
– pensionati al 1° luglio 2022.