Smart Working: nuovi tempi e regole

05/09/2022
Smart Working

La legge n. 122/2022, di conversione del decreto Semplificazioni n. 73/2022, ha previsto, tra le altre cose, una modifica alla normativa sul lavoro agile.

Comunicazione del datore di lavoro

Dal 1° settembre è on-line il nuovo applicativo per trasmettere la comunicazione individuale di smart working che, in linea con le nuove regole, consente di segnalare al Ministero del lavoro i seguenti dati:

  • il nominativo del lavoratore (codice fiscale; cognome e nome; data nascita; comune o stato straniero di nascita);
  • la tipologia di contratto di lavoro applicato al rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato);
  • dati dell’accordo di lavoro agile (data di sottoscrizione; tipologia di durata del periodo di lavoro agile; data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile; data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile);
  • dati INAIL (PAT; Voce di tariffa);
  • tipologia di comunicazione (inizio; modifica; annullamento sottoscrizione; recesso).

Le indicazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, in data 22 agosto 2022, ha emanato il decreto ministeriale n. 149/2022, con il quale viene individuata la modalità comunicativa, così come disposto dalla norma di legge.
In particolare, il modulo aggiornato è attivodal 1° settembre, all’interno del portale dei servizi on-line del Ministero del lavoro, accessibile tramite autenticazione con:

  • credenziali SPID;
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In entrambi i casi, agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

  • referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro;
  • soggetto abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.

Detta modalità comunicativa potrà essere utilizzata esclusivamente per gli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022. Restano comunque valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Con la suindicata procedura, il datore di lavoro NON dovrà più allegare, alla comunicazione, l’accordo individuale di smart working, ma dovrà comunque conservarlo per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Oltre alla comunicazione singola, qualora il datore di lavoro debba comunicare l’avvio dello smart working per più lavoratori, è possibile utilizzare la trasmissione massiva (modalità Massiva REST), al momento ancora in corso di definizione.
L’attivazione della modalità massiva REST richiede che il datore di lavoro, o il Soggetto Abilitato, debba inviare una richiesta di contatto tramite un form disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro:

  • categoria: Comunicazioni telematiche
  • sottocategoria: Lavoro agile – abilitazione servizi REST

Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.

Sanzioni

La mancata comunicazione prevede l’applicazione, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato. La sanzione, però, è solo teorica, in quanto il Ministero del Lavoro non ha previsto, all’interno del decreto ministeriale n. 149/2022, entro quando debba essere effettuata la comunicazione telematica, così come richiesto dal legislatore. Infatti, la norma – come modificata dall’art. 41-bis del decreto Semplificazioni – impone la sanzione “in caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro …”, modalità non disciplinate dal decreto ministeriale per quanto riguarda il termine di comunicazione. 

Comunicazione entro il 1° Novembre

In ragione di questo vuoto, lo stesso Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito internet, il comunicato 26/08/2022, con il quale informa che ai fini della piena operatività della nuova procedura, in fase di prima applicazione, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022. Il ministero fa, altresì, chiarezza del termine entro il quale va effettuato l’adempimento comunicativo: “nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni” dalla stipula dell’accordo di lavoro agile. 

Elementi obbligatori dell’accordo

Dovendo predisporre un accordo conforme alle specifiche previste dalla normativa di riferimento (Legge n. 81/2017), questi sono gli elementi da prevedere obbligatoriamente nel testo del documento:

  • durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato);
  • alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • luoghi eventualmente da escludere;
  • orario minimo di avvio e orario massimo di fine prestazione di lavoro;
  • tempi di riposo e misure per assicurare la disconnessione;
  • modalità di effettuazione della prestazione lavorativa da remoto ed i riflessi sul potere direttivo e organizzativo;
  • strumenti di lavoro;
  • forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
  • attività formativa necessaria per svolgere il lavoro agile;
  • forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  • elenco dispositivi di protezione individuale forniti;
  • modalità e motivazioni per il recesso anticipato.
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