Il rapporto a tempo determinato: una riforma che semplifica davvero l’utilizzo?

14/09/2023

Il nuovo Decreto Lavoro – D.L. n. 48/2023 – vorrebbe dare maggiore flessibilità al contratto a tempo determinato, in quanto semplifica lo scenario relativo alle causali, difficoltose e complesse, che in passato vennero introdotte dal Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018). La disciplina previgente prevedeva dodici mesi a-causali, e obbligo di causale in caso di rinnovo o proroga oltre i dodici mesi.

La nuova disciplina, non incide sulla durata massima del contratto a tempo determinato che continua ad essere fissata in 24 mesi ma, con la conversione in legge del Decreto Lavoro, apporta due significative novità:

  • il conteggio dei primi dodici mesi a-causali si azzera per tutte le nuove stipule a partire dal 5 maggio 2023 (quindi sia assunzioni che rinnovi)
  • il rinnovo che si concretizzi nei primi 12 mesi di contratto (o si concretizzi dopo il 5 maggio) sarà a-causale

Entriamo nello specifico con alcuni esempi:

  1. Primo contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi: al termine del primo contratto a-causale iniziato ante 05/05/2023, e rispettato l’eventuale stacco tra contratti se previsto, il datore di lavoro potrà stipulare con lo stesso lavoratore un ulteriore contratto a termine, EX-NOVO, sempre della durata di 12 mesi per le stesse mansioni, sempre senza causale (i primi 12 mesi valgono quindi ai fini della durata complessiva, ma si azzerano in relazione alle causali). Esauriti anche questi 12 mesi il tempo determinato non potrà più essere stipulato con quel lavoratore, se non al massimo dinnanzi ad un funzionario dell’ITL, in quanto è stato raggiunto il tetto massimo dei 24 mesi;
  2. Se il contratto era stato stipulato per 12 mesi con causale (es. per la sostituzione di una lavoratrice in maternità): il datore di lavoro ha a disposizione ulteriori 12 mesi di tempo determinato senza l’apposizione di alcuna causale;
  3. Se il contratto a tempo determinato, prossimo alla scadenza, durava 12 mesi: se il datore vorrà prorogarlo senza soluzione di continuità dovrà apporre una causale, perché in questo caso non si tratterebbe di un contratto stipulato ex-novo dopo il 5 maggio bensì di appunto una proroga che supera i 12 mesi.

In quest’ultimo caso, in assenza di ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro, sarà quindi necessaria l’apposizione di una delle causali previste dall’art. 19 del d.lgs. 81/2015, recentemente innovate dal nuovo Decreto Lavoro, che in particolare sono le seguenti:

  • casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (quindi, contratti collettivi di ogni livello, purché sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative);
  • in assenza delle previsioni della contrattazione collettiva precedentemente citate, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e, in ogni caso, entro il 30 aprile 2024;
  • in caso di sostituzione di altri lavoratori (tranne nel caso di sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero).

Come accennato, importanti novità riguardano anche il rinnovo (ossia la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con il medesimo dipendente), che può essere effettuato senza causale se avviene nei primi 12 mesi, oppure con causale se supera tale soglia. Resta sempre obbligatorio il rispetto dello “stop and go”, ovvero quel periodo di 10 o 20 giorni (a seconda che il primo rapporto a tempo determinato sia, rispettivamente, pari/inferiore oppure superiore a 6 mesi) tra un contratto e quello successivo.

Nulla cambia neanche per quanto riguarda il numero massimo di proroghe, che resta sempre 4 nell’arco temporale di 24 mesi.

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