Under 36: ultimi mesi per assumere con l’esonero contributivo fino a 8.000,00 euro

08/09/2023

L’INPS, con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha fornito le indicazioni per gli adempimenti previdenziali per la fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, c. 297, della L. 197/2022 (L. di Bilancio 2023) e all’art. 1, c. 10, della L. 178/2020 (L. di Bilancio 2021), relativo al 2° semestre 2022 e a tutto il 2023.

Con lo scopo di promuovere l’occupazione giovanile, alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’arco del 2023 viene applicato per trentasei mesi uno sgravio del 100% dei contributi per un massimo di 8.000€ annui. La durata dell’agevolazione viene innalzata a 48 mesi se la sede si trova in una regione del Mezzogiorno.

Affinchè il rapporto risulti agevolato il lavoratore non deve aver compiuto il 36° anno di età e non deve aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.

Gli esoneri sono riconosciuti a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori del settore agricolo, mentre sono escluse le P.A. e le imprese del settore finanziario. Non sono agevolabili i contratti di lavoro intermittente, il lavoro domestico, l’apprendistato e la prosecuzione del contratto al termine dell’apprendistato. L’esonero può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria (maternità), e, in tale ipotesi, è permesso il differimento del periodo per il godimento del beneficio.

Nel caso in cui un datore di lavoro assuma un lavoratore per il quale esisteva un precedente rapporto agevolato, è possibile per lui fruire dei mesi residui di esonero indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore al momento dell’assunzione.

Per ciò che riguarda la misura dell’incentivo, ricapitolando:

  1. per l’incentivo ex L. di Bilancio 2021 (01.07.2022 al 31.12.2022), la soglia massima di esonero (6.000,00 annui) riferita al periodo di paga mensile è pari a 500€ e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata a 16,12€ per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;
  2. per l’incentivo ex L. di Bilancio 2023 (01.01.2023 al 31.12.2023), la soglia massima di esonero (8.000,00 annui) riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66€ e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata a 21,50€ per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Per la sistemazione ed il recupero degli esoneri l’INPS concede tempo fino all’UNIEMENS di competenza del mese di ottobre 2023.

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