OBBLIGHI DI LAVORATORI E DATORI DI LAVORO IN TEMA DI MALATTIA

18/10/2023

La malattia non professionale rappresenta uno stato morboso da cui deriva una parziale o assoluta incapacità al lavoro. Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive, il che significa che deve sussistere uno scambio tra prestazione resa dal lavoratore e retribuzione pagata dal datore, ma, la malattia rappresenta una chiara eccezione a questo principio.

Infatti, nel caso di insorgenza di una malattia comune (non professionale), anche se non viene resa la prestazione da parte del lavoratore, a quest’ultimo dev’essere comunque garantita la retribuzione in quanto, ai sensi della nostra Costituzione (art. 38 comma 2), i lavoratori hanno diritto “che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita anche in caso di infortunio, malattia, disoccupazione”, ecc.

Quando il lavoratore è ammalato può assentarsi dal lavoro in maniera giustificata e, conseguentemente, è fatto divieto al datore licenziarlo durante l’evento morboso, nei limiti di un periodo di conservazione del posto chiamato periodo di comporto.

In virtù dei principi di correttezza e fedeltà su cui si basa il rapporto di lavoro, le parti devono rispettare specifici obblighi:

OBBLIGHI DEL LAVORATORE DEL SETTORE PRIVATO

  • Comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia;
  • recarsi, nel giorno di insorgenza della malattia, presso il proprio medico, o presso una guardia medica o un pronto soccorso, il quale accertata la malattia trasmetterà telematicamente all’INPS il certificato medico. Solo nel caso in cui non sia possibile inviare telematicamente il certificato, sarà cura del lavoratore inviare all’INPS e al datore il certificato in formato cartaceo entro 48 ore, secondo i canali tradizionali (es. lettera raccomandata);
  • Trasmettere al proprio datore di lavoro il certificato medico oppure il numero di protocollo rilasciato dal medico che ha redatto il certificato;
  • Controllare che l’indirizzo di reperibilità indicato nel certificato sia quello corretto e, se diverso da quello abituale comunicarlo al medico che redige il certificato affinché sia indicato quello corretto, oppure modificarlo avvalendosi del servizio rilasciato da INPS (per approfondire http://www.aurigapaghe.it/malattia-del-lavoratore-visite-mediche-di-controllo-e-indirizzo-di-reperibilita/). Questo è fondamentale per rendere possibili eventuali successivi controlli medici;
  • Rimanere reperibile presso l’indirizzo indicato durante determinate fasce orarie (mattina 10-12 e pomeriggio 17-19), all’interno delle quali il datore di lavoro o l’INPS (d’ufficio) possono effettuare controlli sullo stato di malattia. Se il lavoratore è assente ingiustificato alla visita medica di controllo perde l’indennità di malattia INPS con modalità differenti a seconda che si tratti di assenza alla prima (perdita per i primi 10 giorni), seconda (riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo) o terza visita (perdita dell’indennità per tutto il periodo residuo e fino alla fine della malattia);
  • Evitare di svolgere altra attività lavorativa ed astenersi dal compiere azioni che potrebbero aggravare lo stato morboso e rallentare la guarigione.  

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PRIVATO

  • Ai sensi dell’art. 2110 del nostro Codice Civile, il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione al lavoratore, anticipandola per conto dell’INPS e recuperandola a conguaglio con i contributi all’interno del flusso UNIEMENS. Infatti, generalmente il trattamento economico è erogato dall’INPS ed eventualmente integrato dal datore di lavoro, se previsto dal contratto collettivo applicato;
  • Mantenere il lavoratore ammalato in servizio, evitando di licenziarlo durante l’evento morboso, nei limiti di un periodo di conservazione del posto chiamato periodo di comporto.

Si ricorda inoltre che, come precisato dall’INPS con la circ. n. 147/1996, la malattia decorre:

– in caso di visita ambulatoriale, dalla data in cui viene prodotta la certificazione medica, che coincide con la data di inizio della malattia;

– in caso di visita domiciliare, dal giorno del rilascio del certificato, oppure il medico può far decorrere la sussistenza dello stato morboso dal giorno immediatamente precedente.

Infine, se il lavoratore guarisce prima dello scadere del certificato, per essere riammesso in servizio deve chiedere al proprio medico curante una rettifica della prognosi originariamente indicata.

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