INPS: nuovo periodo di cassa integrazione Covid-19

05/02/2021
INPS: cassa integrazione

L’INPS, a seguito di quanto previsto dalla legge 178/2020 “di Bilancio per il 2021”, con il messaggio 406/2021 ha fornito le prime istruzioni operative per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale per COVID-19.

Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e in deroga, assegno ordinario,  per periodi decorrenti dal 1 gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane.

  • I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle suddette 12 settimane.
  • Arco temporale in cui collocare le 12 settimane:
    • periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 – per cassa integrazione ordinaria (CIGO);
    • periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 – per assegno ordinario (ASO) e per cassa integrazione in deroga (CIGD).
  • Lavoratori interessati
    Con riferimento al requisito soggettivo per la prestazione, i lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021.Nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
  • Contributo addizionale
    I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane non hanno l’obbligo del versamento di un contributo addizionale.
  • Invio  delle Domande
    E’ istituita la nuova causale denominata “ COVID 19 L. 178/20 ”  per le richieste delle 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario.
    Sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte dell’INPS delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’art.12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.
  • Cassa in deroga
    Possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
    Tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS.
    Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In quest’ultimo caso, la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”. E’ possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).Per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).
  • Termine per l’invio delle domande
    E’ fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
    Ad esempio: per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021 la scadenza del termine di invio è il 28/02/2021.
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