Esonero contributivo: art. 3 del DL 104/2020

20/11/2020
Esonero contributivo

Il 10 novembre 2020 è stato approvato dalla Commissione Europea  il regime di aiuti di stato a suo tempo presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pertanto diventa ora operativo l’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del DL 104/2020 –  c.d. Decreto Agosto – per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’INPS, conseguentemente, con messaggio 13/11/2020, n. 4254, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo, che si ricorda è:

  • previsto per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • fruibile, entro il 31 dicembre 2020, ” per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile” ;
  • alternativo, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale: “il datore non potrà richiedere nuovi eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19″;
  • ininfluente, sulla posizione previdenziale dei lavoratori ai fini delle prestazioni pensionistiche: “ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche “.

Al fine di fruire dell’esonero i datori di lavoro devono presentare all’INPS l’istanza per ottenere il codice di autorizzazione “2Q”, avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020” .

La richiesta deve essere inviata tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104” e deve autocertificare:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla suddetta retribuzione;
  • l’importo dell’esonero.

La richiesta del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

L’INPS, ricevuta e verificata la richiesta, comunicherà al datore di lavoro attraverso il Cassetto previdenziale l’attribuzione del codice con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.

Ammontare dell’esonero

L’esonero contributivo:

  • è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio giugno 2020 e la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta [3] nelle singole mensilità di utilizzo, per un periodo massimo di quattro mesi;
  • potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza;
  • deve tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti in quella mensilità.
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