Decreto “Sostegni”: contratti a tempo determinato

07/04/2021
Decreto "Sostegni": contratti a tempo determinato

Fino al 31/12/2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di motivazioni.

Queste disposizioni hanno efficacia dal 23/03/2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti; in pratica si azzera il contatore di proroghe e rinnovi “agevolati” in senso acausale.

I punti chiave sono i seguenti: la possibilità di rinnovare/prorogare per un massimo di 12 mesi i contratti a tempo determinato in modo acausale, a prescindere dalla durata dei precedenti rapporti a termine, ma nel rispetto del limite di durata massima complessiva di 24 mesi. È inoltre prevista la possibilità di rinnovare/prorogare una sola volta i contratti a termine, nei suddetti limiti temporali, sempre in forma acausale.

L’agevolazione si applica solo nelle seguenti situazioni: il lavoratore ha già lavorato in azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, e l’azienda ha rinnovato il rapporto di lavoro, ovvero qualora venga allungata la data di scadenza inizialmente fissata. Le ragioni dell’esclusione di questa agevolazione si presentano nel caso di una prima assunzione a tempo determinato che duri più di 12 mesi come previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. Un’altra ragione altresì valida per l’esclusione si verifica nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a termine sia stato svolto tra imprese dello stesso gruppo di imprese di cui fa parte anche l’azienda che oggi intende assumere il lavoratore.

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