Con l’introduzione del nuovo “Ammortizzatore Unico Alluvionati”, il Decreto Legge n. 61/2023, viene in soccorso di quelle imprese e di quei lavoratori che hanno patito gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
I destinatari di questo strumento a sostegno del reddito sono i lavoratori subordinati del settore privato che, a partire dalla data del 1° maggio, siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati (indicati nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023), oppure che siano residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che, per tale motivo, siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro, nonché i lavoratori agricoli.
Il Decreto Legge, all’articolo 7, subordina l’applicazione del beneficio all’esistenza di un’effettiva condizione impeditiva del lavoratore di recarsi al lavoro, in particolare prevede che l’impossibilità sia collegata:
a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
e) alle condizioni di salute di familiari conviventi;
f) ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
Le modalità di compilazione della domanda di “Ammortizzatore Unico” sono molto semplificate: è sufficiente che i datori di lavoro del settore privato e agricolo, a partire dal 15 giugno, compilino e trasmettano un flusso informativo in formato .csv (predisposto secondo le regole contenute nell’Allegato n.3 della circolare INPS 53 dell’8 giugno 2023) all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico.
In merito ai termini di presentazione delle istanze, per agevolare i datori di lavoro che potrebbero trovarsi in una situazione emergenziale, è stato previsto che le stesse siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.
Sono quindi in scadenza al 30 GIUGNO le domande di Ammortizzatore Unico riferibili a quegli eventi di cassa integrazione verificatisi nel mese di maggio, ma il suddetto termine non riveste carattere decadenziale.