RIFORMA DELLO SPORT – Cosa cambia dal 01/01/2023 per il settore dilettantistico; parte 2

16/12/2022
RIFORMA DELLO SPORT

Differenze tra professionismo e dilettantismo

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale o prevalente ed in via continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo la riconduzione al lavoro autonomo laddove ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate ed entro un breve lasso di tempo;
  • lo sportivo non sia contrattualmente vincolato sulla frequenza a sedute di preparazione e/o allenamento;
  • la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure i cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Sul punto, la disposizione appare analoga a quanto già previsto dagli artt. 3 e 4, legge 23 marzo 1981, n. 91.
Specificatamente per il settore professionistico, il contratto di lavoro deve avere forma scritta, secondo la predisposizione di un format aggiornato ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle categorie interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato.
Entro sette giorni dalla stipula, la società dovrà depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione.
Laddove vengano sottoscritti anche ulteriori contratti inerenti i diritti all’immagine, o concernenti promo-pubblicitarie, comunque connessi al lavoratore sportivo, andranno depositati anche detti accordi.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il contratto individuale dello sportivo professionista contenga clausole difformi e peggiorative rispetto a quanto stabilite dal c.d. contratto tipo, queste verranno sostituite di diritto da quest’ultimo.

Nell’area del dilettantismo, il rapporto di lavoro sportivo è, invece, disciplinato dall’art. 28, secondo cui la prestazione resa dal lavoratore sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, ancorché continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Quanto ai conseguenti adempimenti burocratici, le associazioni e le società destinatarie delle prestazioni sportive avranno l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche ex art. 6, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

Tale comunicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a quella delle comunicazioni Unilav.
Sono esclusi da detta comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.

ATTENZIONE: Per le collaborazioni coordinate e continuative di cui trattasi c’è l’obbligo di istituzione del Libro Unico del Lavoro telematico che sarà reso disponibile in un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Tali adempimenti (sia la comunicazione che l’eventuale LUL telematico) parrebbero essere subordinati all’adozione di apposite misure tecniche e protocolli informatici da adottarsi entro il 1° aprile 2023.
Nel caso in cui il compenso annuale sia inferiore all’importo di euro 15.000, non vi è l’obbligo di emissione del prospetto paga.

Prestazioni volontarie

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi di prestazioni rese da volontari per le attività istituzionali o amatoriali. Le prestazioni dei volontari possono essere dirette allo svolgimento dell’attività sportiva, alla formazione, alla didattica ed alla preparazione degli atleti. Tali prestazioni non potranno essere retribuite in alcun modo e potranno, eventualmente, dar diritto ai soli rimborsi spese documentati relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, per le attività prestate al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Rapporti di co.co.co. amministrativo-gestionale

L’attività amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, Cod. Proc. Civile. I lavoratori, così inquadrati, saranno soggetti agli obblighi assicurativi INAIL tipici di tale tipologia contrattuale ed all’iscrizione alla Gestione separata INPS (con medesima esenzione per i “primi” 5.000 euro e imponibile ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027).
Quanto alla rilevanza fiscale del reddito percepito si applica il comma 6, art. 36, del decreto in commento, sicché concorreranno alla formazione del reddito i soli compensi eccedenti la soglia di 15.000 euro.

Trattamento fiscale e previdenziale dei compensi

Oltre agli obblighi assicurativi INAIL per i lavoratori subordinati sportivi e per i titolari di collaborazione coordinata e continuativa (a cui si applica l’art. 5, commi 2 e 3, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ossia con obbligo di adempimenti a carico del committente e premio ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente), di cui si attende la determinazione delle retribuzioni convenzionali e delle relative tabelle tariffarie, cambiano anche le regole in materia di contribuzione previdenziale e trattamento fiscale delle somme e dei compensi percepiti.
In primis, dall’entrata in vigore della disposizione non può più intendersi applicabile la disciplina fiscale di cui all’art. 67, primo comma, lett. m), TUIR. In particolare, ai sensi del comma 6, art. 36, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Laddove l’ammontare dei compensi superasse detto limite, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
A tal fine, comunque, il prestatore di lavoro, all’atto del pagamento, dovrà autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti per prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

ATTENZIONE: Il comma 6-quater, dell’art. 36, prevede che le somme versate ai propri tesserati, n.q. di atleti o tecnici operanti nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, sono inquadrati come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In tal senso, dunque, sarà necessario operare una ritenuta alla fonte determinata nella misura del 20%.

Quanto all’ambito previdenziale, i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome devono essere iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare:

  • per i lavoratori già assicurati ad altre forme obbligatorie di previdenza, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del 24%;
  • per i lavoratori non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del 25%. A tali lavoratori si applicano, altresì, le aliquote aggiuntive previste dalla Gestione separata sulla base del relativo rapporto.

ATTENZIONE: L’obbligo previdenziale scatta esclusivamente per la parte di compenso eccedente i “primi” 5.000 euro annui. Altresì, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo.

Si evidenzia che la riduzione non parrebbe applicarsi alle aliquote aggiuntive in vigore per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia, congedo parentale e disoccupazione.
Dal portale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sarà possibile effettuare la comunicazione INPS utile ai fini del calcolo dei contributi.

Area dilettantistica – Collaborazioni Coordinate e Continuative

Compenso annuoContribuzione  INPSContribuzione INAILImposizione fiscale
Fino a €. 5.000Nessuna (art. 35, c. 8-bis)Si (art. 34, c. 3)Nessuna (art. 36, c. 6
>5.000 fino a 15.000Si (art. 35, c. 6 e 7)Si (art. 34, c. 3)Nessuna (art. 36, c. 6
>15.000Si (art. 35, c. 6 e 7)Si (art. 34, c. 3)Si (art. 36, c. 6, secondo periodo)
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