Semplificazione dell’Assegno Unico e Universale, parte 2.

23/04/2021
Semplificazione dell’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi. In particolare, potranno ricevere l’assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia:

• lavoratore subordinato;

• lavoratore autonomo;

• percettore di misure di sostegno al reddito.

L’assegno è riconosciuto mensilmente per:

• ciascun figlio nascituro, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;

• ciascun figlio minorenne a carico;

• ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del 21° anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;

• ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del 21° anno di età, qualora risulti ancora a carico.

CONDIZIONI DI SPETTANZA

L’assegno è riconosciuto a entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura.

In loro assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di separazione legale ed effettiva, annullamento o divorzio l’assegno, se manca un accordo, viene erogato al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, invece, l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori.

In caso di figlio maggiorenne a carico l’importo può essere corrisposto direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia.

I genitori devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

• avere la cittadinanza italiana o essere cittadini comunitari, o un suo familiare, con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;

• essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

• essere residenti e domiciliati, con i figli a carico, in Italia per l’intera durata del beneficio;

• essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.

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