Nuove misure anti-pandemiche e di sostegno a genitori lavoratori

19/03/2021
Nuove misure anti-pandemiche e di sostegno a genitori lavoratori

Il provvedimento prevede nuove restrizioni per fronteggiare i rischi sanitari e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

In particolare, l’art. 2  “Congedi per genitori e bonus baby-sitting” prevede misure da applicare fino al 30 giugno 2021, in dettaglio:

Genitore lavoratore dipendente.

Figlio convivente minore di 16 sedici anni (comma 1):

Il genitore, alternativamente all’altro, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Figlio minore di 14 anni (commi 2 e 3):

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– della quarantena del figlio, con riconoscimento, per i periodi di astensione fruiti in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa previsti, di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa e a carico INPS.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, c.1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori, a far data da 1 gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (comma 4), durante i periodi di:
– sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel nuovo ulteriore congedo con diritto alla suddetta indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Figli di età compresa fra 14 e 16 anni conviventi (comma 5):

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto,  per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla:
– durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– nonchè alla durata della quarantena del figlio, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato

Figli conviventi minori di anni 14 (comma 6):

I genitori possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per  un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il bonus è:

– erogato mediante il libretto famiglia,
– in alternativa, erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,
– riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari,
– fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e comunque in alternativa alle misure introdotte.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Alternatività tra genitori (comma 7):

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire di astensioni o del bonus salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle nuove misure.

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