L’INPS, con messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla corretta applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro, come previsto in via sperimentale, per l’anno 2022, dall’articolo 1, comma 137, L. 234/2021.
Al riguardo, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni sul riconoscimento dell’agevolazione che, si ricorda, sebbene riferita al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, può comunque trovare applicazione anche al rientro effettivo dal congedo parentale e dall’interdizione post-partum.
Rientro nel posto di lavoro e decorrenza del beneficio
L’esonero trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, che deve avvenire tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
A tal fine l’Istituto puntualizza che:
- le cause che posticipano il rientro effettivo al lavoro (es. ferie, malattia ecc.) se poste senza soluzione di continuità rispetto al congedo, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza della durata complessiva dei 12 mesi dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022;
invece
- dopo il rientro effettivo al lavoro le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali, sono irrilevanti ai fini del decorso dei 12 mesi che partono comunque dalla data del primo rientro effettivo.
Per poter procedere, i datori di lavoro devono inviare all’INPS una domanda per attribuzione del codice di autorizzazione prima della denuncia contributiva relativa al periodo per cui si intende chiedere l’esonero.
Imponibile oggetto dello sgravio
In merito alla corretta applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri ai fini della determinazione dell’imponibile, oggetto di sgravio, viene precisato che nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile l’esonero
- con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio è quello dalla data del rientro;
- nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge;
- nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, la determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.
Coordinamento con altre agevolazioni
L’esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro ed anche con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022, nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022 – giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022.
La suddetta cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente. Pertanto, qualora debbano essere applicate entrambe le riduzioni della contribuzione a carico della lavoratrice, l’esonero agirà sull’intera contribuzione dovuta dalla lavoratrice.
Portabilità
Per la lavoratrice che rientra nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e cambia datore di lavoro, occorre distinguere il caso in cui:
- si verifichi soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad es. dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione) per cui l’esonero non può essere riconosciuto;
- non essendoci soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto) il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente e prosegue il rapporto di lavoro, e continua a trovare applicazione l’esonero.
Di converso alla lavoratrice, che non rientra nel posto di lavoro dove si è verificata l’astensione per maternità, può essere riconosciuto l’esonero presso il nuovo datore di lavoro in quanto è in quella sede che si verifica il rientro effettivo.