Decreto “Sostegni”: disposizioni in materia di lavoro e previdenza, parte 1.

28/05/2021
Decreto "Sostegni"

E’ stata pubblicata la legge 21/05/2021, n. 69 che ha convertito con modificazioni il “Decreto Sostegni ” e le cui misure necessitano di coordinamento con quanto adottato nell’ambito del decreto legge “Sostegni-bis” di prossima pubblicazione.

Di seguito la sintesi dei provvedimenti in materia di lavoro e previdenza.

Welfare (art. 6-quinquies)

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, viene raddoppiata anche per il 2021 la soglia annua di non imponibilità dei benefit erogati ai dipendenti di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR, portandola da 258,23 a 516,46 euro.
Se il valore complessivo dei beni e servizi ceduti e i servizi prestati al lavoratore a titolo di welfare aziendale è superiore al limite indicato, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

Trattamenti salariali con causale COVID-19 (art. 8)

Con riferimento ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021, i datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività a causa della pandemia possono accedere, senza contributi addizionali, fino al:
•    30 giugno 2021,     alla Cassa integrazione Covid -19 ordinaria;
•    31 dicembre 2021,  alla Cassa integrazione Covid -19 in deroga e all’Assegno ordinario Covid -19;  
•    31 dicembre 2021,  alla Cassa integrazione salariale Covid -19 per operai agricoli (CISOA);
per una durata massima di:
•    13 settimane, nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);
•    28 settimane  nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 per l’assegno ordinario e la cassa integrazione salariale in deroga;
•    120 giorni nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021,  per la CISOA.  

Le settimane di integrazione salariale del decreto Sostegni possono essere utilizzate in continuità con i trattamenti integralmente fruiti previsti dalla legge di Bilancio 2021, con possibile decorrenza dal 26 marzo 2021.

Per l’inoltro delle domande COVID e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti, sono stati  prorogati al 30 giugno 2021 i termini di decadenza, scaduti tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021.

Si evidenzia che entro 31 maggio p.v. vanno presentate le domande integrative laddove sia necessario coprire i giorni dal 26 al 31 marzo 2021.

È inoltre confermata la possibilità:
•   per il datore di lavoro di utilizzare sia il pagamento diretto della CIG a carico INPS, sia il sistema del conguaglio;
•   di ricorrere all’anticipazione del 40% al lavoratore da parte INPS del pagamento diretto.

Blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 8)

In attesa del prossimo decreto “Sostegni-bis”, la legge conferma il prolungamento del regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali già previsto al 31 marzo 2021 fino al:
•    30 giugno 2021, in via generalizzata per tutti i datori di lavoro;
•    31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che usufruiscono del trattamento salariale in deroga o dell’assegno ordinario.

Il blocco non si applica in caso di:
•    cambio appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto dall’appaltatore subentrante in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, dal CCNL o dal contratto di appalto;
•    accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con riconoscimento dell’Indennità Naspi;
•    licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della stessa senza continuazione dell’attività, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi art. 2112 c.c.;
•    fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10)

È prevista un’indennità una tantum pari a €. 2.400 , in favore di lavoratori:
•    dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione negli stessi settori;
•    dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
•    dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori;
•    intermittenti e categorie particolari di lavoratori autonomi;
•    dello spettacolo.

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