CORONAVIRUS – congedi straordinari per genitori in caso di DAD

18/05/2021
DAD

La legge 6 Maggio 2021 n. 61 ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 30/2021 recante: “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

In particolare, la legge 61/2021, oltre a confermare le misure previste dal suddetto decreto in merito ai “Congedi per genitori e bonus baby-sitting”, da applicare fino al 30 giugno 2021, prevede modifiche, efficaci dal 14 maggio 2021, riguardanti:

Figlio minore di 16 anni (Art. 2 comma 1)

Il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile viene esteso anche al genitore che non convive abitualmente con il minore.

Rimangono, invece, ferme le cause per le quali è consentito al genitore dipendente, alternativamente all’altro, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • infezione da Sars-Cov-2 del figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Figlio con disabilità (Art. 2 commi 1bis e 2)

Hanno diritto allo “smartworking” entrambi i genitori nel caso di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti o con bisogni educativi speciali.

Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, i suddetti genitori hanno altresì diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • della quarantena del figlio.

Il beneficio può essere fruito in forma giornaliera od oraria con riconoscimento in luogo della retribuzione, e nei limiti di spesa previsti, di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Lavoro agile (Art. 2 comma 1 ter)

Viene introdotto il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici e informatici, nel rispetto di eventuali accordi sottoscritti tra le parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.

L’esercizio di tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Figlio minore di 14 anni (Art. 2 commi 2 e 3)

E’ confermata la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, di astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • sospensione dell’attività didattica o educativa (termine aggiunto in sede di conversione) in presenza del figlio;
  • dell’infezione da Sars-Cov-2 del figlio,
  • della quarantena del figlio stesso.

Tale congedo, con riconoscimento, in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa previsti, di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

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