INPS, con messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020, ha offerto istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, in attuazione dell’articolo 26, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, in riferimento alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto; in sintesi:
· ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore;
· ai fini del riconoscimento della tutela della c.d. quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica;
· qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC);
· una specifica tutela è prevista nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita; in tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera e, per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.
· la malattia conclamata da COVID-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.
In ragione della complessità della disciplina in argomento, INPS ha deciso per una prudente gestione dei conguagli, tanto che in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di “quarantena” a carico dell’Inps con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020.