Coronavirus – Legge di conversione decreto Agosto e incentivi per il lavoro

16/10/2020
Decreto Agosto incentivi lavoro

Sulla G.U. 13/10/2020 è stata pubblicata la Legge n. 126, di conversione del decreto 104/2020, il cosiddetto “Agosto”, che ha previsto alcuni incentivi in materia di lavoro, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica, già da noi trattati in precedenza.

Vediamo di fare chiarezza.

Due incentivi sono stati introdotti al fine di ridurre il costo del lavoro dei dipendenti, per contribuire a sostenere la prosecuzione delle attività e mantenere i livelli occupazionali:

  • Il primo, disciplinato dall’articolo 3 , può essere utilizzato dai datori di lavoro che hanno fatto ricorso ai trattamenti d’integrazione salariale a causa della pandemia nei mesi Maggio e Giugno 2020 e opera in alternativa al ricorso a nuove richieste di cassa integrazione ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 104/2020.
  • Il secondo, definito dall’articolo 27 del D.L. “Decontribuzione Sud”, è previsto per i lavoratori occupati nelle aree svantaggiate del Paese e consiste in un esonero parziale dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Altri incentivi riguardano le nuove assunzioni effettuate dai datori di lavoro nel 2020, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto Agosto (14/08/2020):

  • L’articolo 6, infatti, ha introdotto un incentivo generalizzato a favore di tutti i datori di lavoro e si applica nel caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti da tempo determinato in rapporti di lavoro stabili, effettuate entro il 31/12/2020;
  • Il successivo articolo 7 allarga, invece, tale beneficio e nel medesimo arco temporale, anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

Tutti gli incentivi, con esclusione di quello previsto dall’articolo 6 del decreto, prevedono un’autorizzazione della Commissione europea.

Il 7 ottobre scorso, quest’ultima ha comunicato di aver autorizzato l’incentivo “Decontribuzione Sud”, previsto, come citato, dall’articolo 27 del decreto “Agosto”.

Sia l’esonero totale sulle nuove assunzioni, di cui all’articolo 6, che quello parziale per le aree svantaggiate, regolato dall’articolo 27, sono allo stato attuale non utilizzabili, in attesa delle indicazioni operative dell’Inps. Lo stesso per l’esonero di cui all’articolo 3, per il quale, tuttavia, l’attesa è per l’autorizzazione della Commissione europea, alla quale ne è subordinata l’efficacia.

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