Circolare INPS del 18/09/2020: approfondimento esonero contributi

24/09/2020
The INPS sign

Premesso che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ancora non pervenuta, con la circolare INPS del 18/09/2020, abbiamo le prime istruzioni, utili a definire condizioni, aventi diritto e misura dell’esonero.

In sintesi:

  • aventi diritto sono tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli del settore agricolo e della pubblica amministrazione, con DURC regolare, che risultino rispettosi degli accordi e contratti di lavoro sindacalmente sottoscritti e privi di violazioni in materia di lavoro a loro ascrivibili;
  • occorre fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro, sulle quali, nei mesi di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di CIG di cui al DL 18/2020, convertito dalla L. 27/2020; conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati;
  • ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro non dovranno richiedere i nuovi trattamenti CIG previsti dall’art. 1 del DL 104/2020;
  • sarà possibile accedere all’esonero per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di CIG in data antecedente il 15/08/2020, o, in alternativa, in data successiva al 14/08/2020 purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13/07/2020;
  • l’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione di CIG nei mesi di maggio e giugno 2020;
  • l’importo così calcolato potrà essere fruito, fino al 31/12/2020, per un periodo massimo di 4 mesi e dovrà essere riparametrato e applicato su base mensile;
  • sono escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di solidarietà;
  • il datore di lavoro beneficiario deve attenersi al divieto di licenziamento di cui all’art. 14 del DL 104/2020, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di CIG.
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