Tassazione delle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (c.d. mance): come applicare l’imposta sostitutiva

28/09/2023

La legge di bilancio per il 2023 ha previsto che le somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (mance), corrisposte sia in contanti che con strumenti di pagamento elettronici ai lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi e di somministrazione di alimenti e bevande, siano tassate con imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionali/comunali del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro (anche presso datori di lavoro diversi), in quanto somme che costituiscono a tutti gli effetti redditi da lavoro dipendente.

Con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito, specificando innanzitutto che tale regime di tassazione agevolata si applica alle mance percepite dai lavoratori dei settori sopra citati, che siano stati titolari, nel periodo di imposta precedente a quello di percezione delle mance, di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro (comprendendo anche le stesse mance, nonché tutti i redditi da lavoro dipendente derivanti anche da attività diverse da quelle svolte nel settore turistico alberghiero e nella ristorazione).

La circolare inoltre specifica che tale limite annuale del 25% rappresenta una franchigia e, di conseguenza, solo l’eventuale parte eccedente il limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Forniamo di seguito, per chiarezza, un esempio, che ripercorre quanto indicato dalla stessa circolare:

  • Un lavoratore nel 2022 ha percepito redditi da lavoro dipendente in vari settori per un importo non superiore a 50.000 euro, quindi rispetta il requisito per l’applicazione del sistema sostitutivo;
  • Nel 2023 lo stesso lavoratore ha percepito un reddito nel settore turistico pari ad € 45.000 di cui 15.000 euro per mance, e 10.000 in un settore diverso.

In primis è necessario individuare il limite del 25% dei redditi percepiti nel settore turistico/alberghiero/ristorazione, che sarà pertanto di 45.000 x 25%= 11.250 euro.

Soltanto questi ultimi 11.250 euro saranno soggetti alla tassazione sostitutiva, mentre i restanti 3.750 euro (totale delle mance 15.000 – mance soggette a tassazione sostitutiva 11.250 = 3.750 euro) saranno soggetti alla tassazione ordinaria.

Ma quali adempimenti devono effettuare il datore di lavoro ed il lavoratore?

DATORE DI LAVORO:

  1. deve verificare il rispetto del parametro del reddito non superiore a 50.000 euro nel periodo di imposta precedente;
  2. Se tale datore non è stato l’unico ad aver rilasciato una Certificazione Unica per quel dipendente nel precedente periodo di imposta, deve farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione scritta in cui attesti l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente;
  3. Deve indicare nella CU sia le mance assoggettate ad imposta ordinaria che sostitutiva.

LAVORATORE

  1. Deve comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto di avvalersi del regime sostitutivo, se nel periodo di imposta precedente ha percepito un reddito superiore a 50.000 euro, anche presso altri datori (dato che altrimenti resterebbe sconosciuto all’attuale datore);
  2. Al fine di verificare il limite del 25%, il lavoratore deve comunicare al datore l’importo del reddito dal lavoro percepito nel settore turistico/alberghiero/ristorazione presso altri datori e delle eventuali mance percepite.

Specifichiamo infine che il regime naturale di tassazione delle mance è quello sostitutivo, ma resta comunque possibile assoggettare le mance al regime di tassazione ordinaria, qualora il lavoratore presenti rinuncia per iscritto al proprio datore, oppure, se il datore ritiene più vantaggiosa la tassazione ordinaria può applicarla portandone a conoscenza il lavoratore stesso.

Inoltre, resta sempre ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei redditi per far valere il regime per lui più favorevole.

Condividi questo articolo
Taggato con: , , , , , , , ,