SICUREZZA SUL LAVORO: quando scattano gli obblighi?

11/03/2024

La tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori è un principio assoluto che, come tale, viene sancito e garantito dalla Costituzione Italiana (agli articoli 2, 32, 35 e 41), nonché dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).

La salute dei lavoratori è intesa non solo come la realizzazione di un ambiente lavorativo salubre, ma anche in senso più ampio come vero e proprio benessere sociale.

Il destinatario principale degli obblighi relativi alla salute e sicurezza è il datore di lavoro, il quale deve adottare tutte le misure idonee a preservare la salute e l’integrità fisica e psicologica dei lavoratori, ma la responsabilità è posta in capo a tutti coloro che operano in azienda, nei limiti dei compiti loro assegnati e/o della delega conferita dal datore di lavoro stesso. E’ opportuno ricordare che sono tenuti al rispetto degli obblighi i datori di lavoro operanti in tutti i settori di attività e con ogni tipologia di rischio.

Tra gli obblighi principali e non delegabili del datore di lavoro vi è quello della redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), ossia una relazione che contenga:

  • la valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, con indicazione dei criteri che sono stati utilizzati per effettuarla;
  • i nominativi dei soggetti che hanno preso parte alla valutazione e, in particolare, dell’RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), dell’RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) e del medico competente;
  • la descrizione delle misure adottate per prevenire i rischi e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, nonché i criteri per mantenere e/o migliorare il grado di sicurezza nel tempo;
  • l’eventuale individuazione di mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Inoltre il datore di lavoro deve occuparsi di effettuare, a sue spese, la cosiddetta sorveglianza sanitaria, che consiste in tutti quegli atti medici utili a monitorare lo stato di salute e sicurezza dei suoi dipendenti, designando in primo luogo un medico competente.

La sorveglianza sanitaria consiste pertanto in una serie di visite mediche, le quali possono essere effettuate in fase preassuntiva, se richiesto dal datore o dal medico competente, nonché dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, oppure prima che il lavoratore venga adibito ad una mansione specifica o in occasione di un cambio di mansione. Le visite mediche tuttavia più comuni sono quelle periodiche, che si svolgono di norma una volta all’anno oppure con cadenza diversa se richiesto dal medico competente in base al rischio specifico.

Per contro, è vietato effettuare visite mediche per accertare lo stato di gravidanza della lavoratrice o l’idoneità o infermità per malattia o infortunio, attività quest’ultima che è riservata solo a specifici Istituti.

Il sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi è molto vasto e differenziato a seconda della gravità dell’infrazione riscontrata, nello specifico: le violazioni di minore entità, che non espongono il lavoratore ad un pericolo immediato, sottopongono il datore di lavoro ad una sanzione amministrativa di natura pecuniaria (ad eccezione del caso della sospensione dell’attività imprenditoriale, che si verifica in caso di reiterazione da parte del datore delle violazioni in materia di salute e sicurezza) mentre le violazioni più gravi costituiscono un vero e proprio reato e sono sottoposte a sanzioni penali.

Il legislatore ha legato il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza a tutta una serie di possibilità per il datore di lavoro tra cui le assunzioni a tempo determinato, l’applicazione di esoneri contributivi e l’avvio dei tirocini.

E la tua azienda è in regola con la sicurezza?

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