Coronavirus: Decreto Sostegni bis, parte 2.

28/05/2021
Coronavirus: Decreto Sostegni bis

Il contratto di rioccupazione (art. 41)

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 viene istituito un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per incentivare l’inserimento dei lavoratori in stato di disoccupazione.
L’assunzione è condizionata dalla definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente dallo stesso termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per un periodo massimo di 6 mesi, è riconosciuto al datore di lavoro che assume i lavoratori con tale contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri, effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.
In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

L’indennità per lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42)

E’ erogata un’ulteriore indennità pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 se:
– hanno  svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo,
– non sono titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 26 maggio 2021.
La stessa indennità è prevista in favore di lavoratori:
•    dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori;
•    intermittenti e categorie particolari di lavoratori autonomi;
•   incaricati alle vendite a domicilio.

La decontribuzione settori del turismo e degli  stabilimenti  termali  e  del commercio (art. 43)

Entro il 31/12/2021 i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio possono fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, va riparametrato e applicato su base mensile.

Proroga CIGS per cessazione  (art. 45)

Dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di 6 mesi per le aziende di rilevanza strategica sul territorio che hanno avviato il processo di cessazione aziendale, previo ulteriore accordo  da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata.

Il differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 47)

Può essere effettuato entro il 20/08/2021, senza alcuna maggiorazione, il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti con scadenza il 17/05/2021.

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