OBBLIGHI DI LAVORATORI E DATORI DI LAVORO IN TEMA DI INFORTUNIO

09/11/2023

Ai sensi dell’art. 2 dpr 1124/65, Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con il termine “infortunio sul lavoro” si intende ogni lesione del lavoratore originata in occasione di lavoro da una causa violenta (o virulenta), da cui può derivare un’inabilità al lavoro temporanea assoluta che duri per più di 3 giorni, oppure permanente assoluta o parziale. Devono pertanto sussistere contemporaneamente, ai fini della qualificazione dell’evento come infortunio sul lavoro e della sua indennizzabilità, questi tre elementi: lesione, occasione di lavoro e causa violenta (o virulenta).

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro, anche qualora la lesione sia di lieve entità, nonché fornirgli il numero di certificato, che viene trasmesso in via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio all’INAIL. Inoltre deve sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall’INAIL; il rifiuto ingiustificato comporta una penalizzazione sulle prestazioni economiche erogate.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO

Il datore di lavoro invece, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni deve effettuare una denuncia telematica all’INAIL entro 2 giorni da quello di ricezione del certificato medico (oppure entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte).

All’interno della denuncia di infortunio vengono riepilogati alcuni dati essenziali utili all’istituto per comprendere la natura dell’infortunio e valutarne l’indennizzabilità economica, come: dati identificativi del lavoratore e del lavoratore, gli estremi del certificato con indicazione della prognosi, la dinamica dell’infortunio, nonché i dati retributivi.

Se invece l’infortunio dura almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3, il datore deve inviare semplicemente una comunicazione di infortunio a fini statistici, molto più sintetica rispetto alla denuncia ordinaria, sempre telematicamente e sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Se poi, successivamente, la prognosi viene aumentata e supera i 3 giorni, è necessario che il datore di lavoro presenti l’ordinaria denuncia di infortunio. Se non adempie a tale obbligo, così come se vi adempie in ritardo, sia per quanto riguarda la denuncia che per quanto riguarda la sola comunicazione a fini statistici, sarà soggetto a sanzione amministrativa (salvo nei casi in cui l’invio non è stato possibile per cause di forza maggiore).

Anche qualora il datore di lavoro ritenga che la versione fornita dal lavoratore sull’infortunio non sia veritiera deve comunque procedere ad effettuare la denuncia, indicando al suo interno nel rispettivo campo che ritiene che non corrisponde a verità e spiegandone i motivi.

UN CENNO ANCHE ALL’INFORTUNIO IN ITINERE

Se ne sente spesso parlare, ma che cos’è l’infortunio in itinere? L’infortunio in itinere è quello occorso ai lavoratori durante il “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o che collega due luoghi di lavoro nel caso in cui un lavoratore abbia più rapporti di lavoro, oppure di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.

Anche questa tipologia di infortunio è soggetta a tutti gli obblighi anzidetti, sia relativi al lavoratore che al datore di lavoro.

RETRIBUZIONE DURANTE L’INFORTUNIO

Se l’infortunio ha determinato un’inabilità temporanea assoluta e sono stati riconosciuti dall’istituto gli estremi per l’indennizzabilità, al lavoratore viene corrisposta un’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

In particolare l’indennizzo che il lavoratore otterrà sarà il seguente:

  • il giorno dell’evento è a totale carico del datore di lavoro, mentre ogni contratto collettivo prevede se ed in quale percentuale il datore di lavoro sia tenuto ad integrare l’indennità INAIL;
  • dal 4° giorno decorre l’indennità erogata da INAIL, pari al 60% di una retribuzione media giornaliera individuata dall’istituto (la quale ricomprende anche la quota relativa alla tredicesima e quattordicesima mensilità, maggiorazioni ferie, premi annuali, straordinario con riferimento alle prestazioni rese nei 15 giorni antecedenti l’evento, nonché altri parametri) per i primi 90 giorni di infortunio, al 75% a partire dal 91° giorno senza un termine, fino a completa guarigione del lavoratore.

Il datore può chiedere ai sensi dell’art. 70 di anticipare l’indennità, poi sarà Inail a rimborsare il datore di lavoro.

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