Legge di Bilancio 2021: incentivi per l’occupazione giovanile

15/02/2021
incentivi per l’occupazione giovanile

Con disposizioni a carattere sperimentale vengono definite agevolazioni che tendono a favorire l’occupazione giovanile stabile attraverso assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. 

Destinatari sono i giovani che non debbono aver compiuto il 36.mo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione) e che non abbiamo avuto, nella propria vita lavorativa, un precedente contratto a tempo indeterminato; unica eccezione il contratto di apprendistato (che è un rapporto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani) non “stabilizzatosi” al termine del periodo formativo. 

Il beneficio non riguarda i contratti di apprendistato,   i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli del personale con qualifica dirigenziale; viene riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno – riparametrato ed applicato su base mensile-  sulla contribuzione INPS dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;  sale a 48 mesi in favore dei datori di lavoro che effettueranno assunzioni in una sede di lavoro od una unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

Beneficiari sono i datori di lavoro privati: imprenditori, studi professionali, fondazioni, associazioni senza fine di lucro, ecc. 

Composizione dello sgravio: si fa riferimento ai contributi a carico dei singoli datori di lavoro per un importo massimo di 6.000 euro su base annua, con esclusione dei premi e contributi INAIL e dei c.d. “contributi minori”. 

Portabilità dello sgravio: chi assume un lavoratore precedentemente assunto con l’agevolazione e che, durante la fruizione, abbia risolto il rapporto, potrà “godere” dell’incentivo nei limiti del periodo restante a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore all’atto della nuova assunzione. 

Ulteriori vincoli.
L’esonero spetta se:

  • I datori di lavoro non hanno proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Giova ricordare che, fino  a sei mesi dal recesso, sussiste un diritto di precedenza;
  • I datori di lavoro non procedono, nei 9 mesi successivi all’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la sospensione delle agevolazioni ed i recupero di quanto indebitamente ricevuto.

Inoltre lo sgravio non viene riconosciuto in mancanza di:

  • Regolarità contributiva;
  • Rispetto degli obblighi di legge ed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali;
  • Rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  • Rispetto di diritti di precedenza;
  • Rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva. Su questo punto, tuttavia, si potrebbero aprire spiragli interpretativi positivi, alla luce del fatto che l’ammortizzatore sociale COVID-19 è stato, di recente, assimilato dall’INPS alle integrazioni salariali derivanti da forza maggiore e questo non escluderebbe la possibilità di nuove assunzioni;
  • Rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei 6 mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.
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