Il contratto del commercio – un rinnovo atteso ma che lascia spazio a dubbi interpretativi

15/05/2024

In data 22 marzo 2024 è stato siglato il rinnovo del CCNL del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi per i dipendenti delle aziende di tale settore, con validità fino all’anno 2027.

Una delle principali novità riguarda l’aumento dei minimi tabellari, che differisce a seconda del livello, che è diventato effettivo a partire dal 1° aprile 2024.

Inoltre,nel corso degli anni successivi e fino al 2027, sono stati previsti ulteriori aumenti dei minimi retributivi.

Un’altra novità prevista dall’accordo di rinnovo, sempre in ambito retributivo, riguarda l’erogazione di un ulteriore importo a titolo di “una tantum” pari a 350,00 euro al IV livello (da riparametrare agli altri livelli), erogato in due tranche: 175 euro a luglio 2024 e 175 euro a luglio 2025.

Questa “una tantum” è stata riconosciuta per i soli lavoratori in forza al 22 marzo 2024, pertanto, se un lavoratore è cessato prima di questa data non avrà diritto all’una tantum, in caso contrario avrà invece diritto ad entrambe le tranche.  

Tale importo deve essere riproporzionato sulla base dell’effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 e sulla base di situazioni soggettive del dipendente quali part-time, aspettative non retribuite, assenze non retribuite, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro, ecc.

Per il calcolo di ciascuna delle quote, inoltre, bisognerà tenere conto anche di eventuali modifiche intervenute nel rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023 (ad esempio trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time o viceversa, cessazione nonché variazione del livello di inquadramento).

In merito agli “assorbimenti” occorre specificare che l’A.F.A.C., erogato dal 1° aprile 2023, non può essere assorbito né dagli aumenti, né nell’una tantum prevista dall’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024. Lo stesso vale per l’una tantum di 350 euro prevista dall’accordo del dicembre 2022.

Questi importi già erogati si considerano acquisiti e come tali sono insindacabili.

Diversamente, eventuali superminimi che non siano di merito (quindi che non premino il rendimento o l’attitudine del dipendente) e che siano stati concessi a titolo di futuri aumenti contrattuali possono essere assorbiti fino a concorrenza della nuova una tantum prevista dall’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024. Ma su questo argomento si sono aperti dibattiti che non si esauriranno in breve tempo.

In egual modo, anche gli aumenti tabellari concessi a partire dal mese di aprile 2024 e sino a febbraio 2027 possono essere assorbiti da superminimi (concessi dopo il 1° gennaio 2022) che presentino le caratteristiche sopra enunciate.

Di seguito riepiloghiamo brevemente altre novità previste dall’accordo di rinnovo (si rimanda all’accordo stesso per i dettagli):

  • vengono introdotti, a decorrere dal 1° giugno 2024, nuovi profili professionali ed eliminati alcuni profili esistenti;
  • per illavoro a tempo parziale,dal 1° gennaio 2025 è elevata l’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche;
  • previsione di una serie di nuove causali che possono essere apposte al contratto a termine superiore a 12 mesi (anche per effetto di proroghe o rinnovi);
  • riduzione a 5 giorni del preavviso che ciascun genitore che voglia fruire del congedo parentale è tenuto a dare al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità (prima erano 15);
  • aumento a decorrere dal 1° aprile 2025 del contributo mensile obbligatorio a carico azienda al Fondo sanitario EST e quello a favore della Qu.A.S;
  • vengono disciplinati i permessi per le vittime di violenza di genere, in attuazione dell’articolo 24 del D. lgs. n. 80/2015.
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