Green-pass nel settore privato
Il mancato possesso di green pass valido o la mancata verifica comportano, ora, sanzioni gravi per il lavoratore e per il datore; inoltre, i limiti inerenti alla privacy ricadono sulla gestione della forzata assenza del lavoratore mediante sostituzioni con lavoratori in possesso di valido green pass; tale circostanza può incidere sulla sicurezza (es. assenza di lavoratori componenti di nuclei di emergenza), sulle responsabilità contrattuali (es. mancato rispetto dei termini di un appalto), sugli oneri a carico del datore di lavoro (es. sostituzione del lavoratore assente), sulle conseguenze a carico del lavoratore (es.: licenziamento per chi, eludendo i controlli, è colto sul luogo di lavoro privo del certificato), sulla complessiva organizzazione del datore di lavoro (es. organizzazione di trasferte e pianificazione di attività a medio-lungo termine). A fronte di tali rilevanti criticità, è opportuno che il datore, nell’adottare le modalità per la verifica del possesso del green pass, attui, ancora una volta, una intensa campagna di sensibilizzazione, evidenziando come il mancato possesso del certificato valido rischi di incidere sulla vita aziendale, oltre che sulla posizione dei singoli lavoratori.
In taluni casi, sarà poi necessario valutare se non sia opportuno che sia il datore a farsi carico del costo del tampone – pur non essendovi tenuto – piuttosto che affrontare l’assenza, anche prolungata, di lavoratore magari strategico, o di difficile sostituzione; si consideri, in ogni caso, che non è perseguibile la volontà di non vaccinarsi, ma è assolutamente contestabile la volontà di neppure sottoporsi a tampone. Si consideri che taluni autorevoli commentatori declinano il carico economico sul datore del costo-tampone, come “benefit” ai lavoratori, con l’inevitabile ricaduta fiscale che da ciò deriverebbe; ovviamente siamo in attesa, in proposito, di preciso indirizzo ministeriale, ma, nel frattempo, può essere opportuno consultarsi con il fiscalista.
E’ opportuno che l’incarico di verifica sia assegnato a più di una persona, per adempiere ai controlli anche in caso di assenza di uno dei soggetti preposti.
La normativa prevede che i controlli possano anche essere effettuati “a campione” e che debbano riferirsi ad almeno il 20% degli obbligati. Anche per ovviare ad eventuali contestazioni, che si può immaginare possano derivare dalla scelta discrezionale del “campione”, si potrà tenere un “Registro di controllo”, ossia un documento (elenco cartaceo, file excell….), compilato giornalmente dai controllori, con i seguenti dati: data/ora/cognome e nome del soggetto controllato/esito (SI’/NO)/firma controllore.
Per le azienda organizzate in reparti/aree produttive, il capo reparto o il responsabile di area sono i soggetti più consoni su cui far ricadere le pratiche di verifica; si sappia che il soggetto designato non può rifiutarsi.
Sui cantieri, dove il lavoratore si reca direttamente, senza passare dalla sede aziendale, è opportuno che il controllore sia il capo-cantiere, o il tecnico che va sul cantiere per valutare lo stato dei lavori (in tal caso, il passaggio del tecnico dovrà essere giornaliero e va da sé che il controllo avverrà nel corso della giornata lavorativa, non all’accesso al cantiere); si sappia che ogni lavoratore potrà essere sottoposto a pari controllo della committenza.
L’organizzazione del lavoro in turni/in trasferte, in quanto richiedente tempi medio-lunghi, legittima la richiesta del datore, rivolta ai lavoratori interessati, a segnalare con anticipo e in tempo utile il possesso/non possesso di valido green pass.
Nei CONDOMINI designato al controllo potrà essere anche un condomino consenziente.
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Green-pass nel lavoro DOMESTICO
Dal 15/10/2021 al 31/12/2021 (termine attuale dello stato di emergenza) anche l’abitazione dove il lavoratore domestico svolge la propria attività è da considerare luogo di lavoro, per accedere al quale, chiunque vi svolga un’attività lavorativa, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (cd “green pass”); sono esonerati soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, in base a idonea certificazione medica;
In allegato, una sintesi delle regole che suggeriamo di esporre all’ingresso dell’abitazione e consegnare in copia al lavoratore domestico, il quale dovrà sottoscriverne ricevuta.
La verifica del possesso di regolare green-pass dovrà essere effettuata possibilmente al momento dell’accesso all’abitazione e utilizzando l’applicazione “Verifica C19”;
il soggetto preposto ai controlli è il DATORE DI LAVORO DOMESTICO, o un appartenente al suo nucleo familiare;
restano insoluti dubbi e perplessità riguardanti i controlli sui badanti conviventi, soprattutto quando l’assistito non sia autosufficiente.
I lavoratori che comunichino o risultino essere privi di green-pass sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso/emolumento comunque denominato;
nel perdurare dell’assenza ingiustificata, potrà essere assunto un lavoratore domestico in sostituzione.
Green-pass di durata pari a H. 48/72 è ottenibile a seguito di test antigenici (cd “tamponi”) somministrati dalle farmacie o dalle strutture sanitarie convenzionate, a prezzi calmierati e che restano a carico del soggetto obbligato (lavoratore).
Le SANZIONI, irrogate dal Prefetto, sono da 600 a 1500 euro per i lavoratori che accedano ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni; da 400 a 1000 euro per i datori che non effettuino i controlli.