Cassa integrazione salariale, Assegno Ordinario, Cassa integrazione in deroga – Approfondimenti del decreto “Rilancio”

26/05/2020
APPROFONDIMENTI DEL DECRETO “RILANCIO”

Approfondimenti DL 19/05/2020, N. 34 – decreto “RILANCIO”- di ordine lavoristico

Gli articoli 68 e 70 contengono (per i medesimi beneficiari) l’attesa estensione temporale degli ammortizzatori sociali emergenziali già previsti dalla legge 27/2020, per una durata massima di 18 settimane;  in particolare l’art.68 disciplina il trattamento ordinario ( CIG. O con causale “emergenza COVID)” e l’assegno ordinario (garantito dal FIS) mentre l’art 70 estende la possibilità di ricorso alla cassa in deroga.

In tutte le tre tipologie di ammortizzatori, alle 9 settimane già previste ( dagli articoli 19 e e 22 della legge 27/2020 ) se ne aggiungono ulteriori 5: nel caso di cui all’articolo 68 l’ulteriore periodo di 5 settimane spetta  per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo già concesso (9 settimane): in particolare le 14 settimane -ricorrendone le condizioni- sono fruibili dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, mentre le restanti 4 saranno fruibili dal 1 settembre al 31 ottobre 2020. 

Nell’articolo 70, invece (cassa in deroga) le ulteriori 5 settimane spettano ai datori “ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane”. Come per Cassa integrazione COVID e Assegno ordinario (FIS) sono poi previste le ulteriori 4 settimane nel periodo 1 settembre-31 ottobre 2020.

Il limite della duplice articolazione generale (5 più 4 settimane), generalmente previsto, non si applica alle aziende del settore turismo, fiere , congressi e spettacolo le quali potranno utilizzare le ultime 4 settimane anche prima del 1 settembre 2020. 

E’ stato reintrodotto dall’articolo 68 (per cassa integrazione ordinaria Covid e FIS) l’obbligo di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le OO.SS., anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

L’articolo 69 incrementa da 9 a 14 le settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria al massimo fruibili dalle aziende già in cassa integrazione straordinaria  (sempre per il periodo 23 febbraio-31 agosto 2020); l’incremento è però condizionato anche in questo caso e spetta solo quando tali aziende abbiano interamente già fruito del periodo originariamente concesso. Analogamente a quanto sopra illustrato  anche in questa fattispecie è riconosciuto l’ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane fruibili dal 1 settembre al 31 ottobre 2020. 

L’articolo 71 introduce inoltre una grande novità relativa alla cassa in deroga, prevedendo (per i periodi successivi alle prime 9 settimane*-riconosciuti dalle Regioni-) che i trattamenti di integrazione salariale siano concessi dall’INPS. (* 13 per la Regione Emilia Romagna ). Per il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto è previsto un anticipo nella misura del 40% (novità per le sole domande presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione). 

L’Inps, con messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, ha illustrato le nuove semplificazioni procedurali, per le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, introdotte a beneficio delle aziende, degli intermediari e degli operatori Inps.

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