Bonus carburante: modalità di erogazione e criticità

24/06/2022
Bonus carburante

In data 20 maggio 2022 è stata pubblicata la L. 51/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21/2022, c.d. “Decreto AIUTI”, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Tra gli aiuti messi in campo troviamo anche il c.d. bonus carburante.

Le legge di conversione ha meglio definito la platea dei soggetti potenzialmente erogatori, ma, sotto alcuni aspetti, restano ancora alcune criticità.

Cosa prevede la L. 51/2022: criticità definite e in corso

Nel testo definitivo della norma, i soggetti erogatori sono “i datori di lavoro privati”, dunque imprese, ma anche studi professionali ed Enti del Terzo settore, che svolgono esclusivamente attività non commerciale; restano esclusi Pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici non economici.

“Soggetti beneficiari”, restano i “lavoratori dipendenti”, escludendo, di fatto, tutti coloro che lavoratori dipendenti non sono, quali i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori di società, tirocinanti, etc.., ma sorge un legittimo dubbio, perché l’art. 51 del Tuir, a cui si collega immediatamente il testo, è applicabile anche ai percettori di reddito assimilato al lavoro dipendente, quali, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.

È chiara, invece, l’esclusione dei lavoratori autonomi, di qualsiasi estrazione: professionisti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, lavoratori autonomi occasionali ex articolo 2222, cod. civ..

Entro il 31 dicembre 2022, pertanto, i datori di lavoro potranno riconoscere ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o analoghi titoli, per un ammontare massimo di 200 euro.

Il riconoscimento di tale beneficio è su base volontaria e completamente scollegato dalla regola generale che subordina l’esenzione, parziale o totale, sia fiscale che previdenziale, dell’erogazione di beni e servizi alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee.

I datori di lavoro, pertanto, hanno totale libertà di riconoscere i buoni:

  • a tutti i dipendenti;
  • a singole categorie;
  • a un solo lavoratore o a singoli lavoratori, senza alcun vincolo nel criterio di scelta;
  • ai lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in modalità smart working, senza, quindi, che vi sia un collegamento necessario allo spostamento casa-lavoro o alla presenza del lavoratore in sede;
  • anche a lavoratori apicali, con retribuzioni importanti, non essendo previsto, come per altre disposizioni, alcun limite di reddito.

Anche in relazione all’importo non ci sono vincoli:

  • stesso importo a tutti i lavoratori beneficiari;
  • importi diversi per singolo lavoratore, senza alcun vincolo nel criterio di scelta;
  • nessun obbligo di riproporzionamento in caso di lavoratori a tempo parziale o altri vincoli particolari legati alla tipologia di rapporto, a tempo determinato, indeterminato, apprendistato, o per i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato.

I tanti dubbi operativi

Sembra pacifico, ma rasserenerebbe il chiarimento – di competenza dell’Agenzia delle entrate – secondo cui tale disposizione segue una strada parallela rispetto a quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, per cui “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Nel 2022 si può ritenere che, per effetto della speciale disposizione del DL. 21/2022, i lavoratori potrebbero arrivare a ricevere fino a un massimo di 458,23 euro in buoni carburante.

Relativamente alle modalità di riconoscimento, non è stata prevista alcuna formalità.

Il valore riconosciuto come bonus carburante non obbliga a lettere di riconoscimento o ad accordi, peraltro non vietati, qualora necessità di trasparenza li rendessero opportuni.

È bene sottolineare che il valore riconosciuto, ed esposto nel LUL, è un valore c.d. figurativo. Il datore di lavoro, infatti, non può erogare una somma di denaro da destinare all’acquisto di carburante, ma riconoscere esclusivamente voucher, carte prepagate o titoli equipollenti.

Anche in merito alla modalità di esposizione non vi è stato alcun chiarimento: si ritiene prudente specificare in maniera puntuale, all’interno del LUL, la fonte normativa alla quale si intende far riferimento.

Questo anche perché il valore dei beni riconosciuti in natura, che soggiacciono al limite dei 258,23 euro, devono sommarsi ad altri beni in natura erogati al lavoratore stesso, uno fra tutti l’auto a uso promiscuo. Pertanto, in tale ipotesi, nulla vieta al datore di lavoro di riconoscere i buoni carburante, ma non sarà più possibile beneficiare dell’esenzione contributiva e fiscale, entrando di conseguenza a far parte del reddito del lavoratore stesso.

Non vi è stata specifica sul punto e si auspica che l’Agenzia delle entrate entri nel merito, ma si ritiene che, secondo una logica di equa distribuzione delle risorse, il bonus potrà essere erogato una sola volta per lo stesso lavoratore.

Pertanto, il lavoratore part-time che ha una pluralità di rapporti di lavoro potrà percepire il bonus solamente da un datore di lavoro.

Sarebbe, quindi, opportuno, nel caso in cui si volesse concedere tale benefit, ricevere dal lavoratore una dichiarazione di responsabilità in merito all’avere o non avere già percepito il bonus.

Altro dubbio riguarda coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2022. Non si ritiene possibile considerare rientranti nei potenziali beneficiari i soggetti che rientrano in tale casistica, elaborando un cedolino post cessazione soltanto con la specifica di tale voce, alla stregua di un arretrato, ma, anche in questo caso, l’Agenzia delle entrate ci auguriamo fornirà istruzioni.

Per concludere, un accenno in merito al costo aziendale: essendo il bonus esente da imposizione previdenziale e fiscale, anche l’azienda non subirà il ricarico della contribuzione previdenziale; il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa.

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