Assegno temporaneo per figli minori: Conversione in legge con modificazioni del decreto n. 79/2021
Sulla G.U. del 07/08/2021 è stata pubblicata la legge 30/07/2021, n. 112 del 30 luglio 2021, che ha convertito in legge con modificazioni il DL n. 79/2021 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.
Nell’attesa che dal 1 gennaio 2022 venga istituito l’assegno unico e universale, in via temporanea, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 diventa definitiva l’istituzione dell’ “assegno temporaneo” quale nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico in possesso, congiuntamente, di determinati requisiti e che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF): lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’ANF.
La domanda può essere presentata in modalità telematica all’INPS o presso gli istituti di patronato.
La decorrenza dell’assegno è fissata dal mese di presentazione della domanda; solo per la presentazione delle domande presentate entro il 30/09/2021 saranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio, mentre per quelle presentate dal 01/10/2021, il beneficiario avrà diritto alle sole mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2021, pur avendo i requisiti per accedere all’intero assegno.
La procedura richiede l’inserimento del codice fiscale dei figli minori e l’IBAN su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE in corso di validità (che non è necessario allegare).
L’assegno verrà corrisposto dall’Inps e ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un unico conto corrente e, in caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta al genitore affidatario.