Ritenute negli appalti, pubblicato il modello di regolarità fiscale per gli appalti: Provvedimento n. 54730/2020

24/02/2020

Pubblicata la certificazione che consente di derogare al nuovo adempimento.

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 6.2.2020 n. 54730 è stato approvato lo schema di certificato, previsto dall’art. 17-bis co. 6 del DLgs. 241/97, necessario affinché le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, in possesso dei requisiti di affidabilità indicati dall’art. 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97 possano disapplicare la nuova disciplina in materia di versamento delle ritenute negli appalti e contratti d’opera.

Deroghe ai nuovi obblighi

La normativa in commento prevede un esonero dai nuovi adempimenti nel caso in cui le imprese appaltatrici comunichino al committente il possesso della certificazione di affidabilità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che attesti la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 del citato art. 17-bis.

Il nuovo schema del certificato, che è disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese (ed è valido per i 4 mesi successivi alla data del rilascio), è stato approvato con il Provvedimento n. 54730/2020 del 6.2.2020 (si veda in merito l’allegato A qui unito). Detto modello, prevede la sussistenza dei seguenti requisiti (sintetizzati dall’Agenzia nell’allegato B qui unito):

– essere in attività da almeno 3 anni;

– essere in regola con gli obblighi dichiarativi;

– aver effettuato, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi /compensi, risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Sul punto, come chiarito dalla stessa Agenzia, nel corso dei recenti incontri di inizio anno, non rilevano esclusivamente i versamenti effettuati a titolo di imposte sui redditi, ma qualsiasi versamento effettuato tramite il mod. F24 (sono considerati, quindi, anche i versamenti a titolo di IVA, ritenute fiscali, ecc.);

– non avere iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi / avvisi di addebito affidati all’Agente della riscossione relativi a IRPEF / IRES/ IRAP / ritenute / contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (tale requisito non va considerato per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

Il certificato può essere richiesto presso qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale, competente in base al domicilio fiscale dell’impresa; è esente da imposta di bollo e da tributi speciali poiché si tratta di un certificato la cui emissione è prevista da un obbligo di legge.

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