Nuovo cuneo fiscale dal 01/07/2020

10/07/2020
nuovo cuneo fiscale

Il 1° luglio 2020 diventano operative le norme del D.L. n.3 del 5 febbraio 2020, che introducono misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e su taluni redditi a questo assimilati.

Il decreto, in attuazione della Legge di Bilancio per il 2020 che ha stanziato 3 miliardi di europer il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori del cosiddetto “Bonus Renzi” (“Bonus 80 euro”), che viene abrogato a decorrere dal 1° luglio 2020.

In particolare, le disposizioni in commento prevedono:

  • a titolo di trattamento integrativo per i percettori di redditi di lavoro dipendente/assimilato fino a 28 mila euro l’anno: una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari a €. 600 dall’01/07/2020 al 31/12/2020, a €. 1200 dall’01/01/2021 al 31/12/2021 reddito; in sintesi: €. 100 mensili;
  • una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente/assimilato sopra i 28.000 euro e fino a 40.000 l’anno per il periodo luglio – dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

Ai fini della determinazione del “reddito” da considerare per il riconoscimento di entrambe le menzionate misure, è necessario fare riferimento al “reddito complessivo” del lavoratore, al netto di quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Il decreto in commento prevede una platea di soggetti, potenzialmente interessati dalle nuove misure, che si presenta più ampia rispetto a quella del “Bonus Renzi” (riconosciuto a fronte di un reddito complessivo annuo non superiore a 26.600 euro), rimangono però esclusi dai nuovi benefici i cosiddetti lavoratori “incapienti”, ossia quei soggetti la cui imposta lorda, determinata sul reddito di lavoro dipendente e assimilato, al netto delle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR (“Altre detrazioni”), non risulta positiva.

Si sottolinea che, tuttavia, con l’articolo 128 del “Decreto Rilancio”, al fine di evitare possibili penalizzazioni economiche per i lavoratori dipendenti che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, stanno fruendo di ammortizzatori sociali, è stato previsto il riconoscimento dei benefici derivanti dal cuneo fiscale (vecchia e nuova versione) anche nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito prodotto nell’anno 2020.

IN PARTICOLARE:

sul trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

  • deve essere rapportato al periodo di lavoro in cui sono rese le prestazioni di lavoro nell’anno (ovvero, nel semestre, per il 2020); si ritiene che la sua maturazione debba avvenire in base ai giorni di lavoro effettivamente prestati;
  • il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, l’effettiva spettanza, provvedendo al recupero dell’importo non spettante; prima di procedere alla trattenuta, deve tuttavia verificare se il lavoratore ha diritto all’ulteriore detrazione e, in caso positivo, provvede al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione spettante;
  • se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 8 rate di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio;
  • il sostituto d’imposta recupera il credito maturato, per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, mediante compensazione in F24 e utilizzando i seguenti codici:
  • “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”, nel mod. F24 ordinario;
  • “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3”, nel mod. F24 EP (Enti Pubblici).

sull’ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati

  • l’importo non è fisso, ma varia in funzione del reddito complessivo e deve essere riproporzionato in base ai giorni lavorati;
  • l’importo della detrazione è quantificato sulla base di due diverse seguenti equazioni che tengono conto del reddito complessivo del contribuente:

Reddito complessivo annuo del contribuente compreso tra i 28.000 e i 35.000 euro >> Ulteriore detrazione fiscale spettante pari a 480 + 120 (35.000 – reddito complessivo) / 7.000

Reddito complessivo annuo del contribuente compreso tra i 35.000 e i 40.000 euro >> Ulteriore detrazione fiscale spettante pari a 480 x ( 40.000 – reddito complessivo) / 5.000

  • In sede di conguaglio di fine anno (o fine rapporto), il datore di lavoro ne verifica la spettanza e, in caso di conguaglio a debito, provvede a recuperare il relativo importo non dovuto.
  • Se l’importo da recuperare eccede i 60 euro, il recupero è effettuato in 8 rate di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
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