Conguagli 730 2019 – Cos’è a carico dei datori di lavoro

26/07/2019
conguagli 730 2019

Terminiamo la disamina delle problematiche connesse ai conguagli d’imposta da Modd. 730/2019 da effettuarsi a carico dei datori di lavoro a partire dalla elaborazione degli stipendi di LUGLIO 2019.

Seconda o unica rata di acconto 2019

Se dal Mod. 730-4 risulta che il contribuente è tenuto a versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2019 ovvero la seconda o unica rata di acconto cedolare secca locazioni per il 2019, il sostituto d’imposta dovrà trattenere il relativo importo sulla retribuzione corrisposta nel mese di
novembre (salvo incapienza).

ATTENZIONE

Il secondo/unico acconto IRPEF nonché il secondo/unico acconto cedolare secca locazioni non può essere rateizzato e deve essere trattenuto in unica soluzione sulla retribuzione corrisposta a novembre. Qualora tale retribuzione risultasse insufficiente, la parte residua, maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi (pari allo 0,40% mensile), dovrà essere trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunicherà al contribuente l’ammontare del debito residuo che lo stesso dovrà provvedere a versare autonomamente.

Se il contribuente non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o un versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicare tale volontà entro il 30 settembre al sostituto d’imposta che ne terrà conto per le operazioni di conguaglio “rimodulando”, rispetto alle risultanze del mod. 730-4, le trattenute da effettuarsi sulla retribuzione erogata a novembre, in base alle nuove indicazioni contenute nel citato documento.

Incapienza della retribuzione

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese (a partire dalla retribuzione di competenza luglio) risulti insufficiente per l’effettuazione dell’intero prelievo del debito 730 (compresa la seconda/unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca locazioni in relazione alla retribuzione corrisposta nel mese di novembre), l’importo residuo sarà trattenuto dalle retribuzioni corrisposte nei mesi successivi (l’ultima retribuzione utile a subire il prelievo risulta essere quella erogata nel mese di dicembre 2019 con versamento del debito 730 il 16 gennaio 2020), applicando la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.

Qualora, infine, anche la retribuzione corrisposta a dicembre risulti insufficiente a tali fini, il sostituto d’imposta provvederà a comunicare al contribuente l’ammontare del debito residuo che lo stesso dovrà versare autonomamente.

Rateizzazione

Il contribuente che presenta il Modello 730 può chiedere, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, la suddivisione in rate mensili, da un minimo di due ad un massimo di cinque, di uguale importo della somma dovuta a titolo di:

  • saldo IRPEF;
  • primo acconto IRPEF;
  • addizionale comunale e regionale IRPEF a saldo;
  • acconto dell’addizionale comunale;
  • imposta sostitutiva sull’incremento della produttività;
  • acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
  • cedolare secca locazioni da trattenere;
  • prima rata di acconto cedolare secca.

ATTENZIONE

Il secondo/unico acconto IRPEF e analogamente il secondo/unico acconto cedolare secca locazioni non possono essere rateizzati ma devono essere trattenuti in unica soluzione sulla retribuzione corrisposta a novembre.

Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, applicando, a partire dalla seconda rata, i relativi interessi nella misura dello 0,33% mensile e trattiene gli importi a decorrere dalle retribuzioni del mese di luglio.

ATTENZIONE

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dello 0,33% mensile dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.

Rideterminazione del numero di rate

Se il conguaglio non può avvenire a partire dal mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che sia il più vicino possibile alla scelta del contribuente.

ATTENZIONE La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre.

Casi particolari

Per quanto riguarda le situazioni anomale che si possono verificare durante le operazioni di assistenza fiscale quali:

  • cessazione del rapporto di lavoro prima e durante il conguaglio;
  • aspettativa senza retribuzione o analoga posizione;
  • decesso del lavoratore.

Si forniscono le seguenti indicazioni sulla base delle istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate negli scorsi anni.

Cessazione del rapporto e assenza di retribuzione

ATTENZIONE

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E/2018, ha chiarito che, tenuto conto del termine ultimo di consegna della Certificazione Unica (CU) al percipiente, fissato al 31 marzo, si considera il 1° aprile quale data di avvio della presentazione del Mod. 730.

Ciò significa che, qualora pervenga un risultato contabile, Mod. 730-4, relativo ad un dipendente cessato:

entro il 31 marzo, il sostituto d’imposta non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, tuttavia, ne deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite la comunicazione di diniego;

a decorrere dal 1° aprile, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio secondo le regole di seguito esposte:

  • in caso di conguaglio a debito, rende noto al lavoratore dichiarante che questi dovrà provvedere autonomamente al versamento del debito e rilascia allo stesso apposita comunicazione contenente gli importi a debito;
  • in caso di conguaglio a credito, dovrà rimborsare l’intero credito spettante, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri percipienti con le modalità ed i tempi ordinariamente previsti.

Con riferimento all’ipotesi di assenza di retribuzione, in presenza di conguaglio a debito, il contribuente potrà richiedere al sostituto la trattenuta della somma a debito con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile a condizione che questi sia, comunque, tenuto ad erogare somme entro l’anno d’imposta.

Decesso del lavoratore

In caso di decesso del contribuente il sostituto d’imposta non ha l’obbligo di effettuare il conguaglio.

Se il lavoratore assistito decede prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio e dal prospetto di liquidazione emerge un debito, il sostituto d’imposta:

  • cessa di effettuare eventuali ulteriori ritenute,
  • comunica, utilizzando le voci contenute nel Mod. 730-3, agli eredi che l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute devono essere versate dagli stessi.

Si ricorda che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ma solo del saldo (art. 1, Legge 23 marzo 1977 n. 97, sostituita dalla Legge 17 ottobre 1977, n. 749).

Se il prospetto di liquidazione evidenzia un credito, il sostituto d’imposta:

  • non effettua il rimborso, totale o parziale;
  • comunica agli eredi l’ammontare delle somme a credito, utilizzando le stesse voci del prospetto di liquidazione e provvedendo ad indicare l’importo anche nella Certificazione Unica; gli eredi potranno recuperare tale credito nella successiva dichiarazione dei redditi che gli stessi presenteranno, se tenuti, per conto del contribuente deceduto.

Gli eredi possono, comunque, recuperare il credito anche mediante istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Nel caso in cui nel Modello 730 del contribuente deceduto siano rilevate delle incongruenze, gli eredi possono presentare il Modello Redditi – Persone fisiche, al fine di integrare i redditi eventualmente non dichiarati, o per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati nel Modello 730.

Nel caso in cui il contribuente deceduto abbia presentato dichiarazione dei redditi Modello 730 in forma congiunta, il sostituto d’imposta non dovrà effettuare le relative operazioni di conguaglio, ma dovrà esclusivamente comunicare al coniuge superstite l’ammontare degli importi a debito o a credito.

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