Welfare aziendale nel decreto lavoro – Circolare operativa Agenzia delle Entrate n. 23/E

03/08/2023

La tanto attesa circolare operativa dell’agenzia delle entrate è arrivata e finalmente è possibile applicare la nuova misura di welfare aziendale stabilito dall’articolo 40 del decreto legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85.

Il Decreto lavoro introduce due variazioni per il 2023:

  • innalza a 3.000,00 euro la soglia di fringe benefit esentasse per i lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • introduce la possibilità per il sostituto di imposta di erogare i fringe benefit sotto forma di rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

Per i lavoratori senza figli a carico invece il tetto è fissato a 258,23 euro.

Qualora l’importo erogato dal datore di lavoro risulti complessivamente superiore al limite (3.000 euro o 258,23 euro), l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

Ma quando un figlio risulta a carico?

  • Sono fiscalmente a carico i figli, di età non superiore a 24 anni, che abbiano un reddito non superiore a euro 4.000,00;
  • Sono fiscalmente a carico i figli, di età superiore a 24 anni, che abbiano un reddito non superiore a euro 2840,51.

Attenzione, la circolare rileva che tale condizione deve essere verificata per tutto l’anno fiscale quindi il requisito deve sussistere al 31/12 c.a., il che naturalmente complica l’applicazione della norma ad esempio per chi avesse figli attualmente non occupati e che entro l’anno potrebbero esserlo.

L’applicazione dell’agevolazione in commento è possibile previa dichiarazione da parte del dipendente di avervi diritto, indicando il codice fiscale del figlio/dei figli a carico. Qualora vengano meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio il dipendente è tenuto a darne comunicazione al sostituto di imposta affinché vengano operati i conguagli contributivi e fiscali.

Per fare un esempio pratico: un dipendente percepisce ad agosto 1.000 euro a titolo di fringe benefit totalmente esenti in quanto genitore di un figlio di 22 anni che non ha lavorato nel 2023 fino a quel momento. Se quello stesso ragazzo a settembre incomincia a lavorare e percepisce entro il 31/12 un compenso di 5.000,00 non potrà più essere considerato a carico per tutto il 2023. Il genitore dovrà quindi comunicarlo al suo sostituto di imposta che provvederà ad assoggettare a contributi e a tassazione interamente i 1000,00 euro erogati.

L’agevolazione potrà essere riconosciuta in misura intera a ciascun genitore.

Ricordiamo inoltre che:

  • i fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam
  • l’agevolazione in commento è cumulabile con il bonus carburante previsto per il 2023
  • in presenza delle rappresentanze sindacali unitarie il datore di lavoro è tenuto ad informarle circa l’attuazione dell’agevolazione in commento entro la chiusura del periodo di imposta.
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