PENSIONE “QUOTA 100” /ANTICIPATA/OPZIONE DONNA/LAVORATORI PRECOCI – con circ. n. 11/2019 INPS ha fornito istruzioni in merito all’applicazione del D.L. 28/01/2019, N. 4; in sintesi:
Pensione “quota 100”
Destinatari
Il diritto alla pensione in esame può essere esercitato dai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione Separata per i c.d. “parasubordinati”, che nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021:
1.perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2021;
Le domande di pensione possono essere presentate in qualsiasi momento
successivo purchè i requisiti siano stati raggiunti nel triennio.
2. abbiano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni; A tale requisito minimo non si applicano gli incrementi della speranza di vita.
3. possiedano un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni;
E’ utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in
favore dell’assicurato; Il requisito può essere raggiunto facendo
domanda di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le diverse gestioni previdenziali gestite dall’INPS e non presso altre casse previdenziali professionali.
Decorrenze del trattamento
Fermo
restando che, per il conseguimento del trattamento pensionistico di
cui trattasi, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro
dipendente, sono state disciplinate a nuovo le decorrenze per poter
fruire concretamente della pensione.
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi:
–
che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018,
conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2019;
– che maturano i prescritti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla
prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi
dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro
La pensione liquidata con i requisiti “quota 100” è incumulabile,
per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza e la data di
maturazione dei requisiti per la fruizione della pensione di vecchiaia,
con redditi derivanti da attività da lavoro dipendente o autonomo,
svolta anche all’estero, fatti salvi quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, entro un limite di euro 5.000 lordi annui.
Disposizioni in materia di pensione anticipata
Per effetto della disapplicazione nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2026 degli adeguamenti della speranza di vita:
–
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 si potrà andare in pensione
anticipata senza alcun adeguamento alla speranza di vita, se risultano
maturati una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini o
di 41 anni e 10 mesi per le donne;
– dal 1° gennaio 2019 si dovranno però attendere 3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici.
Chi matura i requisiti entro il 29 gennaio conseguirà la decorrenza della pensione dal 1° aprile 2019.
Opzione donna
Le
lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 (58 anni) e le
lavoratici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 (59 anni) potranno
accedere al pensionamento a condizione di avere maturato 35 anni di
contributi entro il 31 dicembre 2018.
Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo concorre la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.
La pensione, calcolata interamente con il sistema contributivo, decorrerà trascorsi:
– 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;
– 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Le
lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31
dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche
successivamente alla prima decorrenza utile.
La decorrenza del
trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno
successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto legge n.4/2019.
Lavoratori Precoci
Dal 1° gennaio 2019, se in possesso di 41 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2026, potranno andare in pensione anticipata senza alcun adeguamento alla speranza di vita.
Dal 1° gennaio 2019 conseguiranno il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
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