Pensione “Quota 100”- Anticipata – Opzione Donna – Lavoratori Precoci : le istruzioni dell’INPS

13/02/2019
quota 100 auriga paghe

PENSIONE “QUOTA 100” /ANTICIPATA/OPZIONE DONNA/LAVORATORI PRECOCI – con circ. n. 11/2019 INPS  ha fornito istruzioni in merito all’applicazione del D.L. 28/01/2019, N. 4; in sintesi:

Pensione “quota 100”

Destinatari
Il diritto alla pensione in esame può essere esercitato dai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione Separata per i c.d. “parasubordinati”, che  nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021:
1.perfezionano i requisiti  entro il 31 dicembre 2021; Le domande di pensione possono essere presentate in qualsiasi momento successivo purchè i requisiti siano stati raggiunti nel triennio.
2. abbiano  un’età anagrafica non inferiore a 62 anni; A tale requisito minimo non si applicano gli incrementi della speranza di vita.
3. possiedano  un’anzianità  contributiva non inferiore a 38 anni; E’ utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato; Il requisito può essere raggiunto facendo domanda di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le diverse gestioni previdenziali gestite dall’INPS e non presso altre casse previdenziali professionali.

Decorrenze del trattamento
Fermo restando che,  per il conseguimento del trattamento pensionistico di cui trattasi, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, sono state disciplinate a nuovo le decorrenze per poter fruire concretamente della pensione.
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi:
–  che hanno maturato i prescritti requisiti  entro il 31 dicembre 2018,  conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
–  che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019,  conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro
La pensione liquidata con i requisiti “quota 100” è incumulabile,  per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza e la data di maturazione dei requisiti per la fruizione della pensione di vecchiaia,  con redditi derivanti da attività da lavoro dipendente o autonomo, svolta anche all’estero,  fatti salvi quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, entro un limite di euro 5.000 lordi annui.

Disposizioni in materia di pensione anticipata

Per effetto della disapplicazione nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2026 degli adeguamenti della speranza di vita:
– dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 si potrà andare in pensione anticipata senza alcun adeguamento alla speranza di vita, se risultano maturati una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini o di 41 anni e 10 mesi per le donne;
– dal 1° gennaio 2019  si dovranno però attendere 3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici.
Chi matura i requisiti entro il 29 gennaio conseguirà la decorrenza della pensione dal 1° aprile 2019.

Opzione donna

Le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 (58 anni) e le lavoratici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 (59 anni) potranno accedere al pensionamento  a condizione di avere maturato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018.
Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo concorre la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.
La pensione, calcolata interamente con il sistema contributivo, decorrerà trascorsi:
– 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;
– 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.4/2019.

Lavoratori Precoci

Dal 1° gennaio 2019, se in possesso di 41 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2026, potranno  andare in pensione anticipata senza alcun adeguamento alla speranza di vita.
Dal 1° gennaio 2019 conseguiranno il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

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